(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 45 del 10 novembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 ed in particolare
l'Art.  31, che prevede interventi per favorire la ricapitalizzazione
delle  cooperative agricole e dei loro consorzi (di seguito organismi
cooperativi);
    Vista  la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del
Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo;
    Considerato  che  ai sensi dell'Art. 5, lettera n) della predetta
legge  regionale  20  novembre  1982,  n. 80 la giunta regionale puo'
attuare  attraverso  il fondo le iniziative in materia di agricoltura
disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali;
    Ritenuto  di  attivare  gli  aiuti  previsti dalla suddetta legge
regionale   n.   20/1992  a  favore  della  ricapitalizzazione  degli
organismi  cooperativi  attraverso  le  agevolazioni erogabili con le
disponibilita' del predetto fondo di rotazione;
    Ritenuto di disciplinare l'attuazione degli interventi finanziari
a  sostegno  della  ricapitalizzazione  degli  organismi  cooperativi
agricoli mediante atto regolamentare;
    Visto il regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione,   trasformazione   e   commercializzazione  dei  prodotti
agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 1 del 3 gennaio 2004;
    Considerato   che,   secondo  quanto  previsto  dall'Art.  3  del
regolamento  (CE)  1/2004,  i regimi di aiuto sono compatibili con il
mercato  comune  e  sono  esentati  dall'obbligo  di notifica purche'
qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte
le  condizioni  di  cui  al  regolamento  n.  1/2004,  ed  inoltre  a
condizione  che  il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito
al  regolamento  n.  1/2004,  citandone  il  titolo  e gli estremi di
pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale della Comunita' europea, ed
infine  a  condizione  che  sia  stata  inviata  alla commissione una
sintesi delle informazioni relative al regime;
    Considerato   che,  secondo  quanto  previsto  dall'Art.  17  del
regolamento  (CE) n. 1/2004, se il regime prevede la presentazione di
una  domanda  all'autorita' competente, l'aiuto puo' essere accordato
solo   dopo   che   il   regime  sia  stato  istituito  e  pubblicato
conformemente   al  regolamento  n.  1/2004  e  dopo  che  sia  stata
correttamente  presentata  domanda  di  aiuto  e che questa sia stata
accettata dalle autorita' competenti;
    Considerato   che,  secondo  quanto  previsto  dall'Art.  19  del
regolamento  (CE)  n.  1/2004,  almeno  dieci giorni lavorativi prima
dell'entrata  in  vigore  del  regime  di aiuti esentati, deve essere
trasmessa   alla  commissione,  ai  fini  della  pubblicazione  nella
Gazzetta   ufficiale   dell'Unione   europea,   una   sintesi   delle
informazioni  relative  a  tale  regime  secondo  il  modello  di cui
all'allegato 1 del regolamento n. 1/2004;
    Considerato   altresi'   che,   sempre  secondo  quanto  previsto
dall'Art.  19  del  regolamento  (CE)  n. 1/2004, entro cinque giorni
lavorativi  dalla  data  di ricevimento della sintesi, la commissione
conferma l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima
su  internet  e che, a decorrere dall'entrata in vigore del regime di
aiuti,  le  autorita'  competenti  pubblicano  su  internet  il testo
integrale di detto regime di aiuti;
    Considerato  che  gli  interventi  creditizi  erogabili  ai sensi
dell'Art. 31 della legge regionale n. 20/1992 sono riconducibili agli
aiuti di Stato e, in particolare, agli interventi previsti all'Art. 7
(«Investimenti     nel     settore     della     trasformazione     e
commercializzazione») del regolamento (CE) n. 1/2004;
    Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2217 del
27 agosto 2004;
                              Decreta:

    E'  approvato  il «regolamento recante criteri e modalita' per la
concessione  di  finanziamenti  agevolati  per  la ricapitalizzazione
delle  cooperative  agricole  e dei loro consorzi, previsti dall'Art.
31,  comma 3  della  legge regionale n. 20/1992 ed erogabili ai sensi
dell'Art. 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive
modificazioni   ed  integrazioni»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della   Regione   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
      Trieste, 12 ottobre 2004
                                ILLY