(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 10 novembre 2004) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 ed in particolare l'Art. 31, che prevede interventi per favorire la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi (di seguito organismi cooperativi); Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo; Considerato che ai sensi dell'Art. 5, lettera n) della predetta legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 la giunta regionale puo' attuare attraverso il fondo le iniziative in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali; Ritenuto di attivare gli aiuti previsti dalla suddetta legge regionale n. 20/1992 a favore della ricapitalizzazione degli organismi cooperativi attraverso le agevolazioni erogabili con le disponibilita' del predetto fondo di rotazione; Ritenuto di disciplinare l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno della ricapitalizzazione degli organismi cooperativi agricoli mediante atto regolamentare; Visto il regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 1 del 3 gennaio 2004; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 3 del regolamento (CE) 1/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purche' qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al regolamento n. 1/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla commissione una sintesi delle informazioni relative al regime; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 17 del regolamento (CE) n. 1/2004, se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorita' competente, l'aiuto puo' essere accordato solo dopo che il regime sia stato istituito e pubblicato conformemente al regolamento n. 1/2004 e dopo che sia stata correttamente presentata domanda di aiuto e che questa sia stata accettata dalle autorita' competenti; Considerato che, secondo quanto previsto dall'Art. 19 del regolamento (CE) n. 1/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato 1 del regolamento n. 1/2004; Considerato altresi' che, sempre secondo quanto previsto dall'Art. 19 del regolamento (CE) n. 1/2004, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la commissione conferma l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima su internet e che, a decorrere dall'entrata in vigore del regime di aiuti, le autorita' competenti pubblicano su internet il testo integrale di detto regime di aiuti; Considerato che gli interventi creditizi erogabili ai sensi dell'Art. 31 della legge regionale n. 20/1992 sono riconducibili agli aiuti di Stato e, in particolare, agli interventi previsti all'Art. 7 («Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione») del regolamento (CE) n. 1/2004; Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2217 del 27 agosto 2004; Decreta: E' approvato il «regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, previsti dall'Art. 31, comma 3 della legge regionale n. 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'Art. 5, lettera n) della legge regionale n. 80/1982 e successive modificazioni ed integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Trieste, 12 ottobre 2004 ILLY